Il tribunale per i minorenni è un organo giudiziario specializzato, che ha il dovere di tutelare l’interesse del minore. Come riportato dall’articolo 2 del R.D. 1404/1934, il tribunale svolge questa funzione di tutela attraverso l’apporto di magistrati togati e di due cittadini, uomo e donna, esperti in materie attinenti all’attività di supporto e comprensione del minore.
Questi cittadini benemeriti sono i magistrati onorari, ovvero personalità inquadrate dall’art. 106 Cost. sull’ordinamento giurisdizionale, il quale ammette la possibilità di nominare, anche in via elettiva, magistrati non di carriera.
Le differenze principali tra i magistrati togati e onorari consistono nell’inquadramento giuridico-istituzionale: i primi sono funzionari pubblici reclutati mediante concorso (art. 106, comma 1, Cost.), inseriti stabilmente nell’ordine giudiziario e assistiti dalle garanzie di indipendenza e inamovibilità previste dagli artt. 101, 104 e 107 Cost.; esercitano la giurisdizione in via esclusiva e a tempo pieno, con un rapporto di impiego pubblico regolato dall’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12). I magistrati onorari, invece, sono nominati ai sensi dell’art. 106, comma 2, Cost. per l’esercizio di funzioni giudiziarie in forma non professionale: non accedono tramite concorso, non sono inseriti stabilmente nei ruoli della magistratura e operano con incarichi temporanei e, di regola, non esclusivi, il che prevede un rapporto di servizio “onorario”, privo delle piene garanzie proprie del pubblico impiego e del ruolo giurisdizionale.
Nello specifico, la categoria dei magistrati onorari comprende: giudici di pace, che svolgono la funzione giudicante presso il tribunale e il medesimo ufficio per contenziosi civili riguardanti beni mobili di valore non superiore a € 10.000 e non superiore a € 25.000 per controversie relative alla circolazione di natanti, altre controversie civili sempre di esiguo valore e cause di opposizione a sanzioni amministrative (art. 7 c.p.c.); vice procuratori onorari, che svolgono funzioni requirenti presso gli uffici della Repubblica, rappresentando il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge impone la presenza del PM, svolgendo in linea di massima una funzione di affiancamento e supporto di quest’ultimo; magistrati onorari minorili, esperti nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile, ovvero professionisti meritevoli specializzati in neuropsichiatria, scienze dell’educazione, psicologia e psicoterapia.
I tribunali minorili giudicano in collegi misti, composti da un presidente che è giudice togato, un giudice togato e due giudici onorari, rispettivamente uomo e donna. Parimenti di composizione mista è il tribunale per i minorenni nell’udienza preliminare (GUP); infatti, le decisioni sono prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari (un uomo e una donna).
Ne emerge un evidente paradosso: funzioni stabili, presenza capillare e incisiva, ma un inquadramento giuridico ancora fortemente incerto. Si assume che, nonostante il prezioso e incessante lavoro di questi magistrati, specie allo scopo di sopperire a buchi derivanti dalla mancanza di organico (giudici togati), il loro status resti problematico.
Il problema dell’inquadramento giuridico-lavorativo degli onorari si delineò chiaramente già dopo l’approvazione del testo costituzionale, trovandosi, come oggi, in una situazione di bivalenza in cui l’autorità giudiziaria viene applicata di fatto, oltre che dall’attività ordinaria dei giudici togati, anche dal lavoro dei magistrati onorari, fatto che per sua natura è andato oltre le intenzioni dei padri costituenti, in assenza del quale il sistema molto probabilmente si troverebbe in stallo. Il quale, nonostante tentativi di riorganizzazione normativa, ha portato nel 2015 all’apertura di una procedura di pre-infrazione da parte della Commissione europea a seguito delle segnalazioni dei magistrati onorari italiani, che portavano all’attenzione della Commissione la pronuncia della Corte di giustizia nella sentenza C-393/10 sul caso O’Brien.
Il caso riguardava Dermod Patrick O’Brien, un recorder (giudice a tempo parziale) nel Regno Unito, il quale fece causa al Ministero della Giustizia britannico per il rifiuto di concedergli una pensione di vecchiaia, a differenza dei giudici a tempo pieno.
La Corte, con la sua decisione, ha chiarito punti di fondamentale importanza per il mercato del lavoro nazionale e comunitario, specialmente nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria: ha stabilito che la nozione di “lavoratore” nel diritto UE è autonoma e non può essere limitata dalle definizioni nazionali. Un lavoratore è chiunque svolga prestazioni reali ed effettive sotto la direzione di un altro soggetto in cambio di una retribuzione. I giudici a tempo parziale, come i recorders, devono essere considerati “lavoratori a tempo parziale” se operano in modo continuativo, anche se la loro nomina ha natura statutaria, e il fatto che un giudice sia un libero professionista (ad esempio un avvocato) nel resto del suo tempo non esclude tale qualificazione. Pertanto, non possono essere discriminati nel trattamento previdenziale rispetto ai giudici a tempo pieno, salvo giustificazione oggettiva.
In seguito, il legislatore italiano, con l’intento di porre rimedio a questa situazione, ha varato una prima riforma: il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (cd. riforma Orlando).
La riforma in questione, descritta qui sinteticamente, ha rappresentato un intervento organico volto a razionalizzare e uniformare un settore fino ad allora frammentato. Tra le principali innovazioni vi è, innanzitutto, la sostanziale unificazione delle figure esistenti, con la ridefinizione del ruolo del giudice onorario di pace quale figura centrale nell’ambito dell’ufficio del giudice di pace, nonché il riassetto delle funzioni dei vice procuratori onorari. La riforma ha inoltre previsto l’inserimento strutturale dei magistrati onorari nell’organizzazione giudiziaria, in particolare nell’ufficio per il processo e negli uffici di collaborazione delle procure della Repubblica, rafforzando il ruolo di supporto all’attività dei magistrati togati.
Malgrado il tentativo di riordinare la categoria, la riforma ha sostanzialmente introdotto una fase transitoria che ha di fatto creato una distinzione tra “vecchi” e “nuovi” magistrati onorari, appunto con lo scopo di gestire il passaggio dal precedente assetto al nuovo modello organizzativo, creando una distinzione tra i magistrati onorari entrati in carica prima del 2017 e quelli in carica dal momento di entrata in vigore della riforma.
I primi sono stati inseriti in un processo di stabilizzazione e adeguamento cui si applicano le disposizioni del capo XI, cioè gli artt. 29-31, e, solo per quanto non previsto in esse, quelle dei capi I-IX del decreto. Concretamente ne consegue che, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, il legislatore ha previsto un regime transitorio volto a garantire la continuità dell’attività giurisdizionale. In tale fase, essi continuano a svolgere le funzioni già esercitate e a mantenere la titolarità dei procedimenti loro assegnati, in particolare quelli civili e penali attribuiti prima del 15 agosto 2017 e, per la materia del lavoro e della previdenza, prima del 30 giugno 2017, mentre le assegnazioni successive devono essere rimesse ai magistrati professionali. Al contempo, nel primo periodo, è stata prevista la possibilità di attribuire anche nuovi procedimenti civili e penali, in deroga ai limiti ordinari stabiliti dall’art. 11, comma 1, al fine di evitare vuoti organizzativi; restano tuttavia fermi i divieti di assegnazione relativi a determinate categorie di affari individuati dall’art. 11, comma 6, lett. a) e b), che non possono essere attribuiti ai magistrati onorari neppure in via transitoria. Sebbene l’incarico sia formalmente configurato come non esclusivo e limitato a un impegno di due giorni settimanali, nella prassi esso si traduce frequentemente in un’attività più intensa e continuativa. Ne deriva un assetto caratterizzato da una sostanziale continuità operativa, ma inserito in un quadro normativo in evoluzione, che mantiene per tali soggetti una posizione intermedia tra il precedente regime e il nuovo modello delineato dalla riforma.
Nelle successive fasi si inserisce la lunga battaglia della categoria per il riconoscimento di adeguate tutele e per la stabilizzazione, entro il quale si inserisce anche la nota sentenza C-658/18 UX, originata da una controversia relativa al mancato riconoscimento delle ferie retribuite, che ha segnato un passaggio decisivo. La Corte ha infatti affermato che i giudici di pace italiani, e più in generale i magistrati onorari, svolgono un’attività lavorativa effettiva e rientrano nella nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi del diritto dell’Unione. Ne deriva l’applicazione del principio di non discriminazione, che vieta trattamenti deteriore rispetto ai magistrati togati in assenza di ragioni oggettive: le diverse modalità di accesso al ruolo, come il concorso pubblico, non sono di per sé sufficienti a giustificare differenze sostanziali sul piano retributivo e delle tutele. In tale prospettiva, la Corte ha riconosciuto il diritto alla maturazione delle ferie retribuite, ponendo le basi per un più ampio riconoscimento dei diritti fondamentali della categoria. La decisione ha avuto rilevanti ripercussioni anche sul piano interno, inducendo alcuni giudici nazionali a riconoscere, in casi specifici, una sostanziale parità di trattamento economico rispetto ai magistrati professionali.
In questo scenario si inserisce l’analisi proposta da Giustizia Onoraria, voce istituzionale della magistratura onoraria italiana, che nasce con l’obiettivo di dare rappresentazione e forza alle istanze della categoria. Attraverso la comunicazione giornalistica, la testata intende non solo raccontare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ma soprattutto portare all’attenzione pubblica il ruolo essenziale svolto dai magistrati onorari e le criticità che ancora ne segnano la condizione, contribuendo in modo attivo al percorso di riconoscimento dei diritti e alla battaglia per una piena stabilizzazione.
In relazione a queste ragioni e a una nuova lettera di costituzione in mora da parte della Commissione, il legislatore ha tentato di correggere il tiro della precedente riforma.
Attraverso la legge n. 234/2021, che ha modificato in modo significativo l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, superando in parte l’impianto originario della riforma Orlando, la nuova disciplina introduce un “contingente ad esaurimento” per i magistrati onorari già in servizio al 15 agosto 2017, consentendone la conferma, a domanda, fino al compimento dei 70 anni (in luogo del precedente limite di 68 anni). La conferma è subordinata a una procedura valutativa consistente in un colloquio orale su un caso pratico, da svolgersi su base circondariale, con riferimento al settore di attività svolto.
La legge interviene anche sul piano economico e organizzativo, prevedendo forme di maggiore stabilità attraverso un impegno più strutturato, distinguendo tra incarichi esclusivi e non esclusivi e introducendo un sistema indennitario più articolato. Particolarmente significativa è la previsione secondo cui la partecipazione alla procedura di conferma comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa connessa al rapporto pregresso, salvo il diritto a un’indennità in caso di mancata conferma. Per coloro che non partecipano o non superano la valutazione è inoltre prevista, salvo rinuncia, un’indennità forfettaria a titolo di ristoro per la reiterazione del rapporto onorario.
Fin dal principio, la vicenda presenta una chiara rilevanza anche sotto il profilo sindacale e giuslavoristico, in ragione dell’attività e della natura del rapporto. Si configura una situazione di instabilità, in cui una presenza ormai strutturale e necessaria del sistema giudiziario, cui sono affidate anche funzioni di particolare delicatezza, come quelle nell’ambito dei tribunali minorili, si trova in una zona grigia di normative frammentarie e forse poco realistiche.
Proprio nel tentativo di superare tale situazione e di ottemperare alle contestazioni europee, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge n. 51/2025, introducendo una nuova disciplina. I punti cruciali della legge riguardano: l’orario di 36 ore per il regime di esclusività e di 16 ore per i magistrati che non hanno optato per l’esclusività; il riconoscimento di permessi e congedi lavorativi; la possibilità di destinazione in supplenza presso uffici giudiziari, nel rispetto dei limiti normativi; il riconoscimento delle ferie e l’adeguamento del compenso al costo della vita, con un meccanismo analogo a quello dei magistrati togati; nonché procedure di valutazione dell’idoneità professionale.
Con le modifiche apportate al d.lgs. n. 116/2017 e la nuova disciplina prevista dalla legge n. 51/2025, in attesa di ulteriori pronunce della Corte di giustizia, si è giunti a una forma di parziale stabilizzazione della categoria dei magistrati onorari.
Proposte di riforma post-riforma Orlando
Nel dibattito successivo alla riforma Orlando, le proposte di stabilizzazione dei magistrati onorari si possono ricondurre in modo abbastanza preciso ad alcune soluzioni principali. In primo luogo, vi è la proposta del ruolo ad esaurimento, già in parte attuata dal legislatore, che prevede l’inserimento stabile dei magistrati onorari già in servizio attraverso procedure di conferma, mantenendo però uno status distinto dalla magistratura togata. In secondo luogo, è stata avanzata la proposta di una stabilizzazione automatica dopo un determinato periodo di servizio (ad esempio dopo quattro anni), con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata senza richiedere ulteriori prove concorsuali. Una terza ipotesi è quella del concorso riservato o semplificato, cioè una procedura selettiva dedicata ai magistrati onorari già in servizio, che rappresenta un compromesso tra il principio costituzionale del concorso pubblico e l’esigenza di continuità lavorativa. Accanto a queste, si colloca la proposta di riconoscere un rapporto di lavoro pubblico pieno, con conseguente estensione delle tutele tipiche del lavoro subordinato (previdenza, ferie, malattia), anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dall’ordinamento europeo. Infine, in alcune sedi si è ipotizzata una equiparazione più ampia alla magistratura togata, attraverso percorsi straordinari di accesso, sebbene questa soluzione sollevi rilevanti dubbi di compatibilità con l’art. 106 della Costituzione.
